The Brief
In Italia la class action esiste. Pochi lo sanno davvero.
Non è un’assenza normativa — è un problema di consapevolezza e di cultura giuridica. La legge c’è dal 2019, aggiornata nel 2023 con il recepimento della direttiva europea sulle azioni rappresentative. Eppure ogni giorno migliaia di cittadini subiscono danni identici, si confrontano con lo stesso operatore, ricevono lo stesso rifiuto, e affrontano il problema da soli — ciascuno per conto proprio, con costi sproporzionati rispetto al danno subito.
Questo numero nasce per colmare quel vuoto. Non con un manuale tecnico, ma con una mappa ragionata di strumenti che esistono, funzionano, e che troppo spesso restano inutilizzati non per mancanza di diritto, ma per mancanza di informazione.
Deep Dive — Tre sistemi, un diritto: come funziona davvero la tutela collettiva
Il caso di partenza
Immaginate di aver sottoscritto un piano di risparmio gestito. Dopo anni scoprite che il rendimento promesso era costruito su proiezioni irrealistiche, che i costi non erano stati comunicati con trasparenza, e che migliaia di altri risparmiatori hanno vissuto la stessa esperienza con lo stesso intermediario. Il danno individuale è reale ma contenuto — qualche migliaio di euro. Abbastanza per essere arrabbiati, troppo poco per sostenere da soli un contenzioso con una banca.
Questo scenario non è ipotetico. È la struttura di alcuni dei casi più rilevanti degli ultimi anni nel settore bancario italiano — dalle obbligazioni subordinate delle banche venete ai piani di risparmio mal collocati da reti di promotori finanziari. Ed è esattamente il terreno su cui la tutela collettiva dovrebbe funzionare.
Il sistema italiano: L. 31/2019
L’azione di classe italiana, riformata nel 2019 ed entrata in vigore nel 2021, è azionabile da singoli consumatori e da enti rappresentativi iscritti in un apposito elenco ministeriale. Si propone davanti al Tribunale delle imprese e richiede che i diritti lesi siano “individuali omogenei” — cioè identici nella struttura anche se diversi nell’ammontare del danno.
Il punto di forza è la portata potenzialmente ampia: chiunque abbia subito lo stesso danno può aderire dopo la prima udienza di ammissibilità, senza dover essere parte attiva fin dall’inizio. Il punto di debolezza strutturale è la lentezza: i tempi processuali italiani rendono questo strumento costoso in termini di attesa, e la giurisprudenza sull’ammissibilità è ancora in formazione. Nel settore bancario, la difficoltà aggiuntiva è dimostrare l’omogeneità dei diritti lesi quando i contratti individuali presentano variazioni anche minime.
Il sistema europeo: D.Lgs. 28/2023
Il recepimento italiano della Direttiva 2020/1828 ha introdotto l’azione rappresentativa, uno strumento parallelo e distinto. Qui il protagonista non è il singolo consumatore ma un ente legittimato — iscritto in un elenco specifico tenuto dal Ministero delle Imprese — che agisce nell’interesse collettivo dei consumatori senza che questi debbano aderire individualmente nella fase iniziale.
Nel settore bancario e finanziario questo strumento è particolarmente rilevante perché consente di attaccare pratiche sistematiche — commissioni occulte, clausole abusive, informativa scorretta — anche prima che il danno individuale sia quantificabile con precisione. L’azione rappresentativa è uno strumento di pressione e di cambiamento comportamentale prima ancora che di risarcimento.
Il sistema americano: la class action come modello
Negli Stati Uniti la class action federale, disciplinata dalla Rule 23 delle Federal Rules of Civil Procedure, funziona su una logica radicalmente diversa. Il meccanismo dell’opt-out — salvo eccezioni il consumatore è automaticamente incluso nella classe a meno che non si chieda di uscirne — produce classi enormi e settlement di valore spesso miliardario. Il finanziamento avviene quasi sempre tramite contingency fee: lo studio legale anticipa tutti i costi e viene remunerato solo in caso di vittoria, con una percentuale sul recovery.
Nel settore bancario americano questo modello ha prodotto risultati che il sistema europeo non ha ancora raggiunto: settlement multimiliardari contro Wells Fargo per conti aperti senza consenso, contro Bank of America per pratiche di overdraft scorrette, contro Goldman Sachs per conflitti di interesse nella gestione di fondi. La forza non è solo normativa — è economica: il modello a contingency fee allinea gli incentivi dello studio con quelli dei consumatori e rende il contenzioso collettivo accessibile indipendentemente dalla capacità economica degli attori.
Cosa manca al sistema italiano per avvicinarsi a quel modello
Tre elementi fondamentali. Il finanziamento del contenzioso — il litigation funding di terzi è ancora marginale in Italia rispetto al Regno Unito o ai Paesi Bassi. La cultura dell’adesione collettiva — il consumatore italiano tende a non fidarsi di strumenti che non comprende e a preferire la rinuncia al contenzioso individuale costoso. E la velocità processuale — senza una corsia preferenziale per le azioni collettive, il tempo divora il valore del risarcimento atteso.
On the Radar
La Commissione Europea sta monitorando l’attuazione della Direttiva 2020/1828 nei vari Stati membri: i primi report comparativi attesi per fine 2026 diranno molto su quanto l’Italia stia effettivamente usando lo strumento. Da tenere d’occhio.
L’AGCM ha intensificato negli ultimi mesi l’attività di enforcement nel settore dei servizi finanziari al dettaglio. Ogni provvedimento dell’Autorità è una base potenziale per un’azione collettiva successiva — il collegamento tra enforcement pubblico e tutela privata collettiva è uno dei fronti più fertili del prossimo triennio.
Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha continuato a restringere l’accesso alla class action federale attraverso interpretazioni sempre più rigorose dei requisiti di predominance e superiority della Rule 23. Una tendenza che rende il confronto con il sistema europeo ancora più interessante.
The Collective Lens
Il divario tra la disponibilità formale degli strumenti di tutela collettiva e il loro utilizzo effettivo è uno dei problemi strutturali più sottovalutati del diritto privato europeo contemporaneo. Non è un problema di tecnica legislativa — le norme ci sono, e in alcuni casi sono ben costruite. È un problema di ecosistema: mancano i finanziatori del contenzioso, mancano gli enti rappresentativi con capacità operativa adeguata, manca una giurisprudenza consolidata che riduca l’incertezza per chi voglia promuovere un’azione.
Eppure gli strumenti per colmare questi vuoti esistono già nell’ordinamento europeo: il litigation funding è regolato e operativo in diversi Stati membri, la Direttiva 2020/1828 prevede meccanismi di sostegno finanziario agli enti legittimati, e la Corte di Giustizia sta progressivamente costruendo una giurisprudenza sulla tutela collettiva. Il problema non è quindi una lacuna normativa — è un deficit di attuazione e di volontà politica che i prossimi anni dovranno colmare.
Il confronto con il sistema americano, che affronteremo nel prossimo numero attraverso un caso concreto, non va letto come un invito a importarne acriticamente il modello. Va letto come una mappa di quello che un ecosistema maturo di tutela collettiva richiede per funzionare. Costruirlo è il lavoro dei prossimi anni. Questo spazio nasce per contribuirvi.
