<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"><channel><title><![CDATA[The Collective Brief]]></title><description><![CDATA[Collective Redress in a Global Perspective]]></description><link>https://thecollectivebrief.substack.com</link><image><url>https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!vMe8!,w_256,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F1fc61579-4668-4b3e-b1d8-ca4fc5011c3e_144x144.png</url><title>The Collective Brief</title><link>https://thecollectivebrief.substack.com</link></image><generator>Substack</generator><lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 13:33:14 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://thecollectivebrief.substack.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><copyright><![CDATA[Decio]]></copyright><language><![CDATA[it]]></language><webMaster><![CDATA[thecollectivebrief@substack.com]]></webMaster><itunes:owner><itunes:email><![CDATA[thecollectivebrief@substack.com]]></itunes:email><itunes:name><![CDATA[Decio]]></itunes:name></itunes:owner><itunes:author><![CDATA[Decio]]></itunes:author><googleplay:owner><![CDATA[thecollectivebrief@substack.com]]></googleplay:owner><googleplay:email><![CDATA[thecollectivebrief@substack.com]]></googleplay:email><googleplay:author><![CDATA[Decio]]></googleplay:author><itunes:block><![CDATA[Yes]]></itunes:block><item><title><![CDATA[The Collective Brief]]></title><description><![CDATA[Collective Redress in a Global Perspective]]></description><link>https://thecollectivebrief.substack.com/p/the-collective-brief-706</link><guid isPermaLink="false">https://thecollectivebrief.substack.com/p/the-collective-brief-706</guid><dc:creator><![CDATA[Decio]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Jul 2026 13:54:32 GMT</pubDate><enclosure url="https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!vMe8!,w_256,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F1fc61579-4668-4b3e-b1d8-ca4fc5011c3e_144x144.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p> Vol. 2 &#8212; Luglio 2026</p><p><strong>The Brief</strong></p><p>Ci sono casi in cui il danno non &#232; un errore. &#200; un sistema.</p><p>Wells Fargo non ha aperto conti correnti senza il consenso dei clienti per distrazione o per una falla informatica. Lo ha fatto perch&#233; i suoi dipendenti erano sotto una pressione commerciale talmente intensa da rendere la frode l&#8217;unica via d&#8217;uscita ragionevole. Tra il 2009 e il 2016, la banca ha prodotto circa 3,5 milioni di conti e carte di credito non autorizzati. I clienti se ne accorgevano &#8212; quando se ne accorgevano &#8212; dall&#8217;estratto conto.</p><p>Questo numero parte da quel caso per fare una domanda precisa: se lo stesso fatto fosse accaduto in Italia o in Europa, cosa avrebbe potuto fare un consumatore? La risposta &#232; meno ovvia di quanto sembri.</p><p><strong>Deep Dive &#8212; Tre sistemi di fronte allo stesso danno</strong></p><p><strong>I. Il caso americano: quando la frode diventa sistema</strong></p><p>Nel settembre 2016 Wells Fargo pag&#242; 185 milioni di dollari in sanzioni al CFPB, all&#8217;OCC e alla citt&#224; di Los Angeles per aver aperto circa 1,5 milioni di conti deposito non autorizzati e 623.000 carte di credito a nome dei clienti senza il loro consenso. Non fu la fine della vicenda &#8212; ma l&#8217;inizio di un lungo ciclo sanzionatorio. Nell&#8217;agosto 2017 la banca chiar&#236; che i conti fraudolenti creati tra il 2009 e il 2016 erano in realt&#224; fino a 3,5 milioni. Nel dicembre 2022 Wells Fargo raggiunse un accordo con il CFPB pagando una sanzione civile di 1,7 miliardi di dollari, per un totale complessivo di 3,7 miliardi tra sanzioni e risarcimenti ai consumatori.</p><p>La forza del sistema americano non risiede solo nei numeri. Sta nella struttura: il CFPB ha poteri di enforcement diretto, la class action federale sotto la Rule 23 consente classi da milioni di persone con meccanismo opt-out, e il finanziamento a contingency fee rende il contenzioso collettivo economicamente sostenibile per gli studi legali. Il consumatore non deve fare nulla per essere tutelato &#8212; deve semmai scegliere attivamente di uscire dalla classe.</p><p><strong>II. Lo stesso caso in Italia: strumenti disponibili, ma con quali limiti?</strong></p><p>Se un istituto bancario italiano avesse aperto conti non autorizzati a milioni di clienti, gli strumenti non mancherebbero &#8212; ma ciascuno avrebbe un limite preciso.</p><p>L&#8217;azione di classe ex L. 31/2019 sarebbe teoricamente percorribile: i diritti lesi sono individuali omogenei, la condotta &#232; seriale e identica per tutti i danneggiati. A promuoverla potrebbero essere tanto i singoli consumatori quanto le organizzazioni senza scopo di lucro accreditate presso il Ministero della Giustizia, con piena legittimazione attiva a incardinare il giudizio presso il Tribunale delle imprese. Queste stesse organizzazioni potrebbero costruire l&#8217;azione a partire da un provvedimento sanzionatorio di AGCM o Banca d&#8217;Italia, usando l&#8217;accertamento regolatorio come base probatoria &#8212; la cosiddetta azione follow-on, percorribile tanto sotto la L. 31/2019 quanto sotto il D.Lgs. 28/2023. Nella fase di ammissibilit&#224; si potrebbe nascondere l&#8217;ostacolo: il Tribunale dovrebbe valutare l&#8217;omogeneit&#224; dei diritti lesi su contratti che nella pratica bancaria presentano variazioni anche minime. E poi ci sono i tempi: senza una corsia preferenziale, il contenzioso si proietta su anni in cui il valore atteso del risarcimento si erode fino a perdere gran parte della sua funzione deterrente e compensativa.</p><p><strong>III. Lo stesso caso in Europa: enforcement pubblico come leva</strong></p><p>Il sistema europeo aggiunge uno strato ulteriore. Prima ancora che un&#8217;azione collettiva privata diventasse possibile, un caso di questa portata avrebbe attivato le autorit&#224; di vigilanza nazionali con poteri di indagine e sanzione che non richiedono l&#8217;iniziativa dei consumatori. Il D.Lgs. 28/2023 &#8212; che recepisce la Direttiva 2020/1828 &#8212; affianca alla L. 31/2019 uno strumento parallelo e distinto: l&#8217;azione rappresentativa, promossa da enti legittimati accreditati, che pu&#242; fondarsi sugli stessi provvedimenti regolatori come base probatoria. I due strumenti non si escludono &#8212; si integrano, coprendo angolazioni diverse dello stesso danno collettivo.</p><p><strong>On the Radar</strong></p><p>Il CFPB, che aveva sanzionato Wells Fargo, &#232; stato oggetto nel 2025 di forti pressioni dell&#8217;amministrazione Trump, con tentativi di bloccarne attivit&#224;, ridurne il budget e limitarne l&#8217;operativit&#224;, ma l&#8217;effettiva portata di queste misure &#232; rimasta in parte sub iudice. Da tenere d&#8217;occhio: l&#8217;impatto di questa riduzione sull&#8217;enforcement bancario americano nei prossimi due anni.</p><p>In Italia il coordinamento tra AGCM e Banca d&#8217;Italia nel retail financial services &#232; formalmente strutturato, ma la sua efficacia pratica dipende dai casi. Il raccordo tra enforcement pubblico e azione collettiva privata esiste gi&#224; nel quadro della Direttiva 2020/1828 e del contenzioso bancario collettivo, per cui un nuovo caso rilevante sarebbe importante soprattutto come chiarimento applicativo, non come assoluto primo precedente.</p><p><strong>The Collective Lens</strong></p><p>Il caso Wells Fargo insegna una cosa semplice: la tutela collettiva funziona quando qualcuno ha sia la legittimazione che la capacit&#224; di attivarla.</p><p>Negli Stati Uniti quel qualcuno pu&#242; essere uno studio legale finanziato a contingency fee.</p><p> In Europa e in Italia, quel qualcuno pu&#242; essere un ente rappresentativo strutturato e accreditato &#8212; ma anche il singolo consumatore, purch&#233; i diritti lesi siano omogenei e vi sia qualcuno disposto a sostenere i costi e i tempi di un contenzioso che, senza un ecosistema adeguato, resta ancora troppo spesso sulla carta.</p><p>Il vero problema non &#232; la mancanza di norme. </p><p>L&#8217;Italia la cornice giuridica per le azioni rappresentative ce l&#8217;ha gi&#224;, e da tempo. Il punto &#232; un altro: mancano ancora soggetti abbastanza strutturati, attrezzati e continui da trasformare quel quadro in contenzioso efficace nei settori dove il danno al consumatore si ripete in massa e resta spesso senza risposta.</p><p>Dire che &#8220;basta&#8221; la legge significa ignorare il dato pi&#249; scomodo: una tutela collettiva funziona solo se esiste un ecosistema capace di sostenerla. Servono organizzazioni solide, competenze tecniche, capacit&#224; istruttoria, risorse economiche e una vera cultura dell&#8217;enforcement. Senza questo, la direttiva resta una buona architettura sulla carta, ma non diventa ancora una macchina operativa.</p><p>La priorit&#224;, quindi, non &#232; inventare un nuovo modello. &#200; far crescere una rete di enti rappresentativi realmente capaci di presidiare i mercati pi&#249; esposti e di affiancare, quando serve, l&#8217;azione pubblica con una pressione privata credibile e competente.</p><p>Costruire quella capacit&#224; &#232; il lavoro che i prossimi anni richiederanno. Non &#232; un problema normativo. &#200; un problema di ecosistema &#8212; lo stesso che avevamo identificato nel Numero 1.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[The Collective Brief ]]></title><description><![CDATA[The Brief]]></description><link>https://thecollectivebrief.substack.com/p/the-collective-brief</link><guid isPermaLink="false">https://thecollectivebrief.substack.com/p/the-collective-brief</guid><pubDate>Sun, 24 May 2026 15:46:22 GMT</pubDate><enclosure url="https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!vMe8!,w_256,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F1fc61579-4668-4b3e-b1d8-ca4fc5011c3e_144x144.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://thecollectivebrief.substack.com/subscribe?&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Subscribe now&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://thecollectivebrief.substack.com/subscribe?"><span>Subscribe now</span></a></p><h2><strong>The Brief</strong></h2><p style="text-align: justify;">In Italia la class action esiste. Pochi lo sanno davvero.</p><p style="text-align: justify;">Non &#232; un&#8217;assenza normativa &#8212; &#232; un problema di consapevolezza e di cultura giuridica. La legge c&#8217;&#232; dal 2019, aggiornata nel 2023 con il recepimento della direttiva europea sulle azioni rappresentative. Eppure ogni giorno migliaia di cittadini subiscono danni identici, si confrontano con lo stesso operatore, ricevono lo stesso rifiuto, e affrontano il problema da soli &#8212; ciascuno per conto proprio, con costi sproporzionati rispetto al danno subito.</p><p style="text-align: justify;">Questo numero nasce per colmare quel vuoto. Non con un manuale tecnico, ma con una mappa ragionata di strumenti che esistono, funzionano, e che troppo spesso restano inutilizzati non per mancanza di diritto, ma per mancanza di informazione.</p><div><hr></div><p style="text-align: justify;"><strong>Deep Dive &#8212; Tre sistemi, un diritto: come funziona davvero la tutela collettiva</strong></p><p style="text-align: justify;">Il caso di partenza</p><p style="text-align: justify;">Immaginate di aver sottoscritto un piano di risparmio gestito. Dopo anni scoprite che il rendimento promesso era costruito su proiezioni irrealistiche, che i costi non erano stati comunicati con trasparenza, e che migliaia di altri risparmiatori hanno vissuto la stessa esperienza con lo stesso intermediario. Il danno individuale &#232; reale ma contenuto &#8212; qualche migliaio di euro. Abbastanza per essere arrabbiati, troppo poco per sostenere da soli un contenzioso con una banca.</p><p style="text-align: justify;">Questo scenario non &#232; ipotetico. &#200; la struttura di alcuni dei casi pi&#249; rilevanti degli ultimi anni nel settore bancario italiano &#8212; dalle obbligazioni subordinate delle banche venete ai piani di risparmio mal collocati da reti di promotori finanziari. Ed &#232; esattamente il terreno su cui la tutela collettiva dovrebbe funzionare.</p><p style="text-align: justify;">Il sistema italiano: L. 31/2019</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;azione di classe italiana, riformata nel 2019 ed entrata in vigore nel 2021, &#232; azionabile da singoli consumatori e da enti rappresentativi iscritti in un apposito elenco ministeriale. Si propone davanti al Tribunale delle imprese e richiede che i diritti lesi siano &#8220;individuali omogenei&#8221; &#8212; cio&#232; identici nella struttura anche se diversi nell&#8217;ammontare del danno.</p><p style="text-align: justify;">Il punto di forza &#232; la portata potenzialmente ampia: chiunque abbia subito lo stesso danno pu&#242; aderire dopo la prima udienza di ammissibilit&#224;, senza dover essere parte attiva fin dall&#8217;inizio. Il punto di debolezza strutturale &#232; la lentezza: i tempi processuali italiani rendono questo strumento costoso in termini di attesa, e la giurisprudenza sull&#8217;ammissibilit&#224; &#232; ancora in formazione. Nel settore bancario, la difficolt&#224; aggiuntiva &#232; dimostrare l&#8217;omogeneit&#224; dei diritti lesi quando i contratti individuali presentano variazioni anche minime.</p><p style="text-align: justify;">Il sistema europeo: D.Lgs. 28/2023</p><p style="text-align: justify;">Il recepimento italiano della Direttiva 2020/1828 ha introdotto l&#8217;azione rappresentativa, uno strumento parallelo e distinto. Qui il protagonista non &#232; il singolo consumatore ma un ente legittimato &#8212; iscritto in un elenco specifico tenuto dal Ministero delle Imprese &#8212; che agisce nell&#8217;interesse collettivo dei consumatori senza che questi debbano aderire individualmente nella fase iniziale.</p><p style="text-align: justify;">Nel settore bancario e finanziario questo strumento &#232; particolarmente rilevante perch&#233; consente di attaccare pratiche sistematiche &#8212; commissioni occulte, clausole abusive, informativa scorretta &#8212; anche prima che il danno individuale sia quantificabile con precisione. L&#8217;azione rappresentativa &#232; uno strumento di pressione e di cambiamento comportamentale prima ancora che di risarcimento.</p><p style="text-align: justify;">Il sistema americano: la class action come modello</p><p style="text-align: justify;">Negli Stati Uniti la class action federale, disciplinata dalla Rule 23 delle Federal Rules of Civil Procedure, funziona su una logica radicalmente diversa. Il meccanismo dell&#8217;opt-out &#8212; salvo eccezioni il consumatore &#232; automaticamente incluso nella classe a meno che non si chieda di uscirne &#8212; produce classi enormi e settlement di valore spesso miliardario. Il finanziamento avviene quasi sempre tramite contingency fee: lo studio legale anticipa tutti i costi e viene remunerato solo in caso di vittoria, con una percentuale sul recovery.</p><p style="text-align: justify;">Nel settore bancario americano questo modello ha prodotto risultati che il sistema europeo non ha ancora raggiunto: settlement multimiliardari contro Wells Fargo per conti aperti senza consenso, contro Bank of America per pratiche di overdraft scorrette, contro Goldman Sachs per conflitti di interesse nella gestione di fondi. La forza non &#232; solo normativa &#8212; &#232; economica: il modello a contingency fee allinea gli incentivi dello studio con quelli dei consumatori e rende il contenzioso collettivo accessibile indipendentemente dalla capacit&#224; economica degli attori.</p><p style="text-align: justify;">Cosa manca al sistema italiano per avvicinarsi a quel modello</p><p style="text-align: justify;">Tre elementi fondamentali. Il finanziamento del contenzioso &#8212; il litigation funding di terzi &#232; ancora marginale in Italia rispetto al Regno Unito o ai Paesi Bassi. La cultura dell&#8217;adesione collettiva &#8212; il consumatore italiano tende a non fidarsi di strumenti che non comprende e a preferire la rinuncia al contenzioso individuale costoso. E la velocit&#224; processuale &#8212; senza una corsia preferenziale per le azioni collettive, il tempo divora il valore del risarcimento atteso.</p><div><hr></div><p style="text-align: justify;"><strong>On the Radar</strong></p><p style="text-align: justify;">La Commissione Europea sta monitorando l&#8217;attuazione della Direttiva 2020/1828 nei vari Stati membri: i primi report comparativi attesi per fine 2026 diranno molto su quanto l&#8217;Italia stia effettivamente usando lo strumento. Da tenere d&#8217;occhio.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;AGCM ha intensificato negli ultimi mesi l&#8217;attivit&#224; di enforcement nel settore dei servizi finanziari al dettaglio. Ogni provvedimento dell&#8217;Autorit&#224; &#232; una base potenziale per un&#8217;azione collettiva successiva &#8212; il collegamento tra enforcement pubblico e tutela privata collettiva &#232; uno dei fronti pi&#249; fertili del prossimo triennio.</p><p style="text-align: justify;">Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha continuato a restringere l&#8217;accesso alla class action federale attraverso interpretazioni sempre pi&#249; rigorose dei requisiti di predominance e superiority della Rule 23. Una tendenza che rende il confronto con il sistema europeo ancora pi&#249; interessante.</p><div><hr></div><p style="text-align: justify;"><strong>The Collective Lens</strong></p><p style="text-align: justify;">Il divario tra la disponibilit&#224; formale degli strumenti di tutela collettiva e il loro utilizzo effettivo &#232; uno dei problemi strutturali pi&#249; sottovalutati del diritto privato europeo contemporaneo. Non &#232; un problema di tecnica legislativa &#8212; le norme ci sono, e in alcuni casi sono ben costruite. &#200; un problema di ecosistema: mancano i finanziatori del contenzioso, mancano gli enti rappresentativi con capacit&#224; operativa adeguata, manca una giurisprudenza consolidata che riduca l&#8217;incertezza per chi voglia promuovere un&#8217;azione.</p><p style="text-align: justify;">Eppure gli strumenti per colmare questi vuoti esistono gi&#224; nell&#8217;ordinamento europeo: il litigation funding &#232; regolato e operativo in diversi Stati membri, la Direttiva 2020/1828 prevede meccanismi di sostegno finanziario agli enti legittimati, e la Corte di Giustizia sta progressivamente costruendo una giurisprudenza sulla tutela collettiva. Il problema non &#232; quindi una lacuna normativa &#8212; &#232; un deficit di attuazione e di volont&#224; politica che i prossimi anni dovranno colmare.</p><p style="text-align: justify;">Il confronto con il sistema americano, che affronteremo nel prossimo numero attraverso un caso concreto, non va letto come un invito a importarne acriticamente il modello. Va letto come una mappa di quello che un ecosistema maturo di tutela collettiva richiede per funzionare. Costruirlo &#232; il lavoro dei prossimi anni. Questo spazio nasce per contribuirvi.</p><div><hr></div><div class="subscription-widget-wrap-editor" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://thecollectivebrief.substack.com/subscribe?&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Subscribe&quot;,&quot;language&quot;:&quot;en&quot;}" data-component-name="SubscribeWidgetToDOM"><div class="subscription-widget show-subscribe"><div class="preamble"><p class="cta-caption">Thanks for reading Il Substack di Decio! Subscribe for free to receive new posts and support my work.</p></div><form class="subscription-widget-subscribe"><input type="email" class="email-input" name="email" placeholder="Type your email&#8230;" tabindex="-1"><input type="submit" class="button primary" value="Subscribe"><div class="fake-input-wrapper"><div class="fake-input"></div><div class="fake-button"></div></div></form></div></div><p></p>]]></content:encoded></item></channel></rss>